Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                  Disposizioni in materia di accise

  1.  Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000
tonnellate   di   "biodiesel"   esente   da  accisa  nell'ambito  del
progetto-pilota  triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del testo
unico  delle  disposizioni  legislative  concernenti le imposte sulla
produzione  e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995,  n.  504,  e  successive  modificazioni, nel testo previgente a
quello  modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, relativo al periodo 1o luglio 2000-30 giugno 2001, sono
ripartiti,  proporzionalmente  alle  relative quote e purche' vengano
immessi  in  consumo  entro  il  30 settembre 2001, i quantitativi di
"biodiesel"  esente  complessivamente  non  immessi  in  consumo  nei
periodi  1o luglio 1998-30 giugno 1999, 1o luglio 1999-30 giugno 2000
e  1o  luglio  2000-30 giugno  2001.  In  caso  di rinuncia, totale o
parziale,  alle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte
di  un  beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente
alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
  2.  Le  aliquote  delle  accise  sui  prodotti petroliferi indicati
nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
prorogate, fino al 30 settembre 2001, nella misura ivi fissata.
  3.  Per  il  periodo  1o luglio  2001-30 settembre  2001 il gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita'  di  erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni
contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
del  decreto-legge  15 febbraio  2000,  n. 21, convertito dalla legge
14 aprile 2000, n. 92.
  4.  A  decorrere  dal  1o luglio  2001 e fino al 30 settembre 2001,
l'accisa  sul  gas  metano,  ((  prevista nell'allegato I al )) testo
unico  delle  disposizioni  legislative  concernenti le imposte sulla
produzione  e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento
per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi
superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.
  5.  A  decorrere  dal  1o  luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001,
l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative  concernenti  le  imposte sulla produzione e sui consumi,
emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni,  per  il  gasolio  per  autotrazione  utilizzato dagli
esercenti  le  attivita'  di  trasporto  merci  con  veicoli di massa
massima  complessiva  superiore  a  3,5  tonnellate  e' ridotta di L.
100.000 per mille litri di prodotto.
  6. La riduzione prevista al comma 5 si applica altresi' ai seguenti
soggetti:
    a)  agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti
l'attivita'  di  trasporto  di cui al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
    b) alle  imprese  esercenti  autoservizi  di  competenza statale,
regionale  e  locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al
regolamento  (CEE)  n.  684/92  del  Consiglio  del  16 marzo 1992, e
successive  modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del
1997;
    c) agli  enti  pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune
in servizio pubblico per trasporto di persone.
  7.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il 31 ottobre 2001, e'
eventualmente  rideterminata,  per  il  periodo dal 1o luglio 2001 al
30 settembre  2001,  la  riduzione  di  cui  al  comma  5, in modo da
compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio
per   autotrazione,  rilevato  settimanalmente  dal  Ministero  delle
attivita'  produttive, purche' lo scostamento del medesimo prezzo che
risulti  alla  fine  del trimestre, rispetto al prezzo rilevato nella
prima  settimana di luglio 2001, superi mediamente il 10 per cento in
piu'  o  in  meno  dell'ammontare  di tale riduzione. Con il medesimo
decreto  vengono, altresi', stabilite le modalita' per la regolazione
contabile dei crediti di imposta.
  8.  Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio
di  cui  ai  commi 5 e 6 presentano, entro il termine del 30 novembre
2001,  apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle
dogane, con l'osservanza delle modalita' stabilite con il regolamento
recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti
le  attivita'  di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
  9.  Per  il  periodo  1o luglio 2001-30 settembre 2001, l'ammontare
della  riduzione  minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10,
lettera  c),  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448, e successive
modificazioni,  e' aumentato di L. 50 per litro di gasolio usato come
combustibile  per  riscaldamento e di L. 50 per chilogrammo di gas di
petrolio liquefatto.
  10.  Per  il  periodo  dal  1o luglio  2001  al  30 settembre 2001,
l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista
dall'articolo  8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  e successive modificazioni, (( e' aumentato )) di L. 30 per
ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.
 
          Riferimenti normativi:

              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  21  del  decreto
          legislativo  26 ottobre  1995, n. 504 (citato nelle note al
          preambolo),   nel  testo  previgente  a  quello  modificato
          dall'art. 21, primo comma, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388 (citata nelle note al preambolo).
              "Art.  21  (Prodotti  sottoposti  ad accisa). - 1. Sono
          sottoposti ad accisa i seguenti prodotti:
                a) benzina  (codice  NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710
          00 36);
                b) benzina  senza  piombo (codice NC 2710 00 27, 2710
          00 29 e 2710 00 32);
                c) petrolio  lampante  o cherosene (codice NC 2710 00
          51 e 2710 00 55);
                d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69);
                e) oli  combustibili  (codici NC da 2710 00 74 a 2710
          00 78);
                f) gas  di  petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12
          11 a 2711 19 00);
                g) gas metano (codice NC 2711 29 00).
              2.  I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel
          comma  1, sono soggetti a vigilanza fiscale e, se destinati
          ad  essere  usati,  se  messi  in  vendita  o se usati come
          combustibile   o  carburante,  sono  sottoposti  ad  accisa
          secondo  l'aliquota  prevista  per  il  combustibile  o  il
          carburante per motori, equivalente:
                a) i prodotti di cui al codice NC 2706;
                b) i  prodotti  di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20,
          2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;
                c) i prodotti di cui al codice NC 2709;
                d) i prodotti di cui al codice NC 2710;
                e) i prodotti di cui al codice NC 2711, ad esclusione
          del gas naturale;
                f) i  prodotti  di  cui ai codici NC 2712 10, 2712 20
          00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;
                g) i prodotti di cui al codice NC 2715;
                h) i prodotti di cui al codice NC 2901;
                i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19
          90,  2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e
          2902 44;
                l) i  prodotti  di cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403
          19;
                m) i prodotti di cui al codice NC 3811;
                n) i prodotti di cui al codice NC 3817.
              3.   Le  disposizioni  relative  ai  controlli  e  alla
          circolazione  intracomunitaria previste dal presente titolo
          si   applicano  ai  seguenti  oli  minerali  del  comma  2,
          ancorche'   siano  destinati  ad  usi,  diversi  da  quelli
          tassati:
                a) prodotti  di  cui  ai  codici NC 2707 10, 2707 20,
          2707 30 e 2707 50;
                b) prodotti  di cui ai codici NC da 2710 00 11 a 2710
          00  72; tuttavia per i prodotti di cui ai codici NC 2710 00
          21,  2710 00 25 e 2710 00 59 tali disposizioni si applicano
          solo se essi circolano come merci alla rinfusa;
                c) prodotti  di  cui  al codice NC 2711 (ad eccezione
          dei prodotti dei codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
                d) prodotti di cui al codice NC 2901 10;
                e) prodotti  di  cui  ai  codici NC 2902 20, 2902 30,
          2902  41  00,  2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44. I prodotti
          indicati  nel  presente  comma, mediante accordi bilaterali
          tra  gli Stati membri interessati alla loro movimentazione,
          possono  essere esonerati, in tutto o in parte e sempre che
          non  siano  tassati ai sensi del comma 1, dal regime di cui
          sopra.
              4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di prodotti
          di  cui  al  comma  1,  tra  di  loro o con altre sostanze,
          l'imposta   e'  dovuta  secondo  le  caratteristiche  della
          miscela risultante.
              5.  Oltre  ai  prodotti elencati nel comma 2 e' tassato
          come  carburante  qualsiasi  altro  prodotto  destinato  ad
          essere  utilizzato,  messo  in  vendita  o  utilizzato come
          carburante  o come additivo ovvero per accrescere il volume
          finale  dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma
          possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando
          non  destinati  ad  usi  soggetti  ad  accisa.  E  tassato,
          inoltre,  con  l'aliquota  d'imposta  prevista  per  l'olio
          minerale  equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo
          o  in  miscela  con  altre  sostanze,  destinato  ad essere
          utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile
          per  il  riscaldamento,  ad  eccezione  del  carbone, della
          lignite,  della  torba  o  di  qualsiasi  altro idrocarburo
          solido  simile  o  del  gas  naturale.  Per gli idrocarburi
          ottenuti  dalla depurazione e dal trattamento delle miscele
          e  dei  residui  oleosi  di  ricupero  destinati  ad essere
          utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista
          per gli oli combustibili densi.
              6.  Le  disposizioni  del comma 2 si applicano anche al
          prodotto    denominato    "biodiesel",    ottenuto    dalla
          esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come
          carburante,  come  combustile,  come  additivo  ovvero  per
          accrescere   il   volume   finale   dei  carburanti  e  dei
          combustibili.   E'   esentato  dall'accisa  il  "biodiesel"
          ottenuto   nell'ambito   di   progetti-pilota   tendenti  a
          promuoverne  l'impiego sperimentale e favorirne lo sviluppo
          tecnologico,  fino  a  un  quantitativo  massimo  annuo  di
          125.000 tonnellate. Con decreto del Ministro delle finanze,
          di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato   e  con  il  Ministro  per  le  politiche
          agricole,  sono  determinati  i  tempi  di applicazione dei
          progetti-pilota,  nonche'  i  requisiti degli operatori, le
          caratteristiche  tecniche  degli  impianti  di  produzione,
          nazionali   ed   esteri,  le  caratteristiche  fiscali  del
          prodotto  con  i  relativi  metodi di prova ed i criteri di
          assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il
          trattamento    fiscale   del   "biodiesel"   destinato   al
          riscaldamento    valgono,   in   quanto   applicabili,   le
          disposizioni dell'art. 61.
              7.  Le  aliquote  a volume si applicano con riferimento
          alla temperatura di 15 Celsius ed alla pressione normale".
              - Per  il  testo  dell'art.  21 della legge 23 dicembre
          2000, n. 388, si veda nelle note al preambolo.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  24  della  legge
          23 dicembre  2000, n. 388 (citato nelle note al preambolo),
          come  modificato  dall'art.  1, secondo comma, del presente
          decreto-legge.
              "Art.  24  (Riduzione  delle  aliquote delle accise sui
          prodotti  petroliferi).  -  1.  Al  fine  di  compensare le
          variazioni  dell'incidenza  sui prezzi al consumo derivanti
          dall'andamento  dei  prezzi  internazionali del petrolio, a
          decorrere  dal 1o gennaio 2001 e fino al 30 settembre 2001,
          le  aliquote  di  accisa  dei seguenti prodotti petroliferi
          sono stabilite nella sottoindicata misura:
                a) benzina: L. 1.077.962 per mille litri;
                b) benzina   senza  piombo:  L. 1.007.486  per  mille
          litri;
                c) olio da gas o gasolio:
                  1)  usato  come  carburante:  L.  739.064 per mille
          litri;
                  2)  usato come combustibile per riscaldamento: lire
          697.398 per mille litri;
                d) emulsioni  stabilizzate  di  oli  da gas ovvero di
          olio  combustibile  denso  con  acqua  contenuta  in misura
          variabile   dal   12  al  15  per  cento  in  peso,  idonee
          all'impiego nella carburazione e nella combustione:
                  1)  emulsione con oli da gas usata come carburante:
          L. 474.693 per mille litri;
                  2) emulsione con oli da gas usata come combustibile
          per riscaldamento: L. 474.693 per mille litri;
                  3) emulsione con olio combustibile denso usata come
          combustibile per riscaldamento:
                    3.1)  con  olio  combustibile ATZ: L. 192.308 per
          mille chilogrammi;
                    3.2)  con  olio  combustibile  BTZ: L. 57.154 per
          mille chilogrammi;
                  4)  emulsione  con  olio combustibile denso per uso
          industriale:
                    4.1)  con  olio  combustibile  ATZ: L. 80.717 per
          mille chilogrammi;
                    4.2)  con  olio  combustibile  BTZ: L. 40.359 per
          mille chilogrammi;
                e) gas di petrolio liquefatti (GPL):
                  1)  usati  come  carburante:  L.  509.729 per mille
          chilogrammi;
                  2)  usati  come  combustibile per riscaldamento: L.
          281.125 per mille chilogrammi;
                f) gas metano:
                  1) per autotrazione: L. 7,11 per metro cubo;
                  2) per combustione per usi civili:
                    2.1)  per  usi  domestici  di  cottura  di cibi e
          produzione  di  acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista
          dal  provvedimento  CIP  n. 37 del 26 giugno 1986: L. 56,99
          per metro cubo;
                    2.2)  per uso riscaldamento individuale a tariffa
          T2 fino a 250 metri cubi annui: L. 124,62 per metro cubo;
                    2.3)  per  altri  usi civili: L. 307,51 per metro
          cubo;
                  3)  per  i  consumi nei territori di cui all'art. 1
          del   testo   unico   delle   leggi  sugli  interventi  nel
          Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica  6 marzo  1978, n. 218, si applicano le seguenti
          aliquote:
                    3.1) per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): L.
          46,78 per metro cubo;
                    3.2)  per  altri  usi civili: L. 212,46 per metro
          cubo.
              2.  Il  regime  agevolato  previsto  dall'art. 7, comma
          1-ter,   del   decreto-legge   30 dicembre  1991,  n.  417,
          convertito, con modificazioni, dalla dalla legge 6 febbraio
          1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno
          della  provincia di Trieste e dei comuni della provincia di
          Udine  gia'  individuati  dal  decreto  del  Ministro delle
          finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  227  del  27 settembre 1993, e' ripristinato per l'anno
          2001.  Il  quantitativo  e'  stabilito  per la provincia di
          Trieste  in  litri  7,2  milioni, mentre per i comuni della
          provincia   di   Udine  in  litri  3,6  milioni.  Il  costo
          complessivo e' fissato in lire 8 miliardi.
              3.  Per  il  periodo  1o gennaio 2001-30 giugno 2001 il
          gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente
          da  accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio si
          applicano  le  disposizioni  di  cui all'art. 2, comma 127,
          secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
              4.  L'aliquota  normale  di  riferimento per il gasolio
          destinato  agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A
          allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni legislative
          concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi,
          approvato  con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
          ivi  compreso  il  riscaldamento  delle  serre,  e'  quella
          prevista per il gasolio usato come carburante.
              5.  A decorrere dal 1o gennaio 2001 e fino al 30 giugno
          2001,  l'accisa  sul  gas  metano,  stabilita con il citato
          testo  unico  approvato  con decreto legislativo 26 ottobre
          1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40
          per  cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
          esclusi,  con  consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per
          anno".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge
          15 febbraio  2000,  n. 21 (citato nelle note al preambolo),
          convertito in legge dall'art. 1 della legge 14 aprile 2000,
          n. 92 (citata nelle note al preambolo).
              "Art.     1     (Modifiche     al    regime    speciale
          dell'agricoltura).  -  1. L'art. 60 della legge 23 dicembre
          1999, n. 488, e' abrogato.
              2.  All'art.  11  del  decreto  legislativo 2 settembre
          1997, n. 313, sono apportate le seguenti modifiche:
                a) nel  comma 5, le parole: "per gli anni 1998 e 1999
          sono  sostituite dalle seguenti: "per gli anni 1998, 1999 e
          2000  e  le parole: "negli anni 1998 e 1999 sono sostituite
          dalle seguenti: "negli anni 1998, 1999 e 2000 ";
                b) nel  comma  5-bis,  le  parole:  "a  decorrere dal
          1o gennaio   2000   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "a
          decorrere dal 1o gennaio 2001 .
              3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto
          dal 1o gennaio 2000.
              4.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
          forestali  da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi
          dell'art.  2,  comma  126, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,   sono   determinati   i  consumi  medi  dei  prodotti
          petroliferi  per  ettaro  e  per ogni tipo di coltivazione.
          Entro  la  medesima  data,  il  Ministro  delle finanze, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica e con il Ministro delle politiche
          agricole  e forestali, ridetermina le modalita' di gestione
          dell'agevolazione  di cui al n. 5) della tabella A allegata
          al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre
          1995,  n.  504,  e,  con  effetto  dal  1o gennaio 2001, in
          relazione  alla  riduzione  dei  consumi  gia'  realizzati,
          nonche'  alla  applicazione del regime ordinario in materia
          di  imposta  sul valore aggiunto per i produttori agricoli,
          riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo n. 5).
              5.  Alla  copertura  degli  oneri  di  cui  al comma 2,
          valutati  in lire 150 miliardi per l'anno 2000, si provvede
          mediante  utilizzo  delle risorse derivanti dall'attuazione
          del comma 4".
              - Si  riporta  il  testo  dell'allegato  I  del decreto
          legislativo  26 ottobre  1995, n. 504 (citato nelle note al
          preambolo).

                                                          "Allegato I

          ELENCO  PRODOTTI  ASSOGGETTATI  AD  IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE
            VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO.

              Oli minerali:
                benzina: L. 1.111.490 per mille litri;
                benzina senza piombo: L. 1.003.480 per mille litri;
                petrolio lampante o cherosene:
                  usato come carburante: L. 625.620 per mille litri;
                  usato   come  combustibile  per  riscaldamento:  L.
          415.990 per mille litri.
              Oli da gas o gasolio:
                usato come carburante: L. 747.470 per mille litri;
                usato come combustibile per riscaldamento: L. 747.470
          per mille litri.
              Oli combustibili: L. 90.000 per mille kg (1);
              Oli combustibili a basso tenore di zolfo: L. 45.000 per
          mille kg.
              Gas di petrolio liquefatti:
                usato come carburante: L. 591.640 per mille kg;
                usato come combustibile per riscaldamento: L. 359.220
          per mille kg.
              Gas metano:
                per autotrazione: lire zero;
                per combustione per usi industriali: L. 20 al mc;
                per combustione per usi civili:
                  a) per  usi  domestici di cottura cibi e produzione
          di  acqua  calda  di  cui  alla  tariffa  T1  prevista  dal
          provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: L. 86 al mc;
                  b) per  usi  di riscaldamento individuale a tariffa
          T2 fino a 250 metri cubi annui: L. 151 al mc;
                  c) per altri usi civili: L. 332 al mc;
                per  i  consumi  nei  territori di cui all'art. 1 del
          testo  unico  delle  leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
                  a) per  gli usi di cui alle precedenti lettere a) e
          b): L. 74 al mc;
                  b) per gli altri usi civili: L. 238 al mc.
              Alcole e bevande alcoliche.
              Birra: L. 2.710 per ettolitro e per grado-Plato;
              Vino: lire zero;
              Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
          zero;
              Prodotti intermedi: L. 87.000 per ettolitro;
              Alcole etilico: L. 1.146.600 per ettolitro anidro (2).
              Energia elettrica.
              Per ogni kWh di energia impiegata (3):
                per  qualsiasi applicazione nelle abitazioni: L. 4,10
          per ogni kWh;
                per  qualsiasi  uso  in locali e luoghi diversi dalle
          abitazioni: L. 6 al kWh.
              Imposizioni diverse.
              Oli  lubrificanti  L. 1.260.000 per mille kg. Bitumi di
          petrolio L. 60.000 per mille kg.
              (1)  L'aliquota  di L. 90.000 per mille kg si riferisce
          agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili
          densi  con oli da gas per la produzione di oli combustibili
          semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto
          delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele
          e  secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi:
          densi  75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi
          70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5
          per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si
          considerano  densi  se  hanno  una  viscosita' (V), a 50oC,
          superiore  a  91  centistokes, si considerano semifluidi se
          hanno una viscosita' (V), a 50oC, superiore a 37,4 ma non a
          91 centistokes, fluidi se hanno una viscosita' (V), a 50oC,
          da  21,2  a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno
          una viscosita' (V), a 50oC, inferiore a 21,2 centistokes.
              (2)  Fino  al  30 giugno  1996, per gli alcoli ottenuti
          dalla  distillazione  del  vino,  dei  sottoprodotti  della
          vinificazione,  delle  patate, della frutta, del sorgo, dei
          fichi,  delle  carrube  e  dei  cereali,  del  siero  e del
          permeato  di  siero  di latte, e per l'alcole contenuto nel
          rhum,  l'aliquota  di  accisa  e'  ridotta di L. 83.600 per
          ettolitro anidro.
              Fino  al  31 luglio 1996, per l'alcole impiegato per la
          produzione  di  aceto, di cui al codice NC 2209, si applica
          l'accisa   di   L.   500.000  per  ettolitro  anidro,  alla
          temperatura di 20o Celsius.
              (3) Fino al 4 maggio 2000 le aliquote sono ridotte alla
          meta'  per  le  imprese  di cui all'art. 11, comma 1, della
          legge  2 maggio 1990, n. 102, operanti nei territori di cui
          all'art. 1 della legge medesima".
              - Il  decreto  legislativo  19 novembre  1997,  n. 422,
          recante:  "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
          funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
          a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
          59",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 287 del
          10 dicembre 1997.
              - La   legge   28 settembre   1939,  n.  1822,  recante
          "Disciplina  degli  autoservizi  di  linea  (autolinee  per
          viaggiatori,   bagagli  e  pacchi  agricoli  in  regime  di
          concessione  all'industria  privata",  e'  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 292 del 18 dicembre 1939.
              - Il  regolamento  (CEE) 16 marzo 1992, n. 684, recante
          "Regolamento  del  Consiglio  relativo  alla  fissazione di
          norme  comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori
          effettuati  con  autobus",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Comunita' europea n. L74 del 20 marzo 1992.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  recante  "Norme  di
          semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
          di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
          gestione  delle  dichiarazioni", pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  174 del 28 luglio
          1997.
              "Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'INPS  e  delle  altre somme a favore dello Stato, delle
          regioni   e   degli   enti   previdenziali,  con  eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
          degli  arti  coli  27 e 33 del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) all'imposta   prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                d-bis) (lettera soppressa);
                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h-bis) al   saldo   per   il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
                h-quater) al   credito   d'imposta   spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche.
              2-bis. (Comma soppresso)".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno
          2000,  n.  277,  recante:  "Regolamento  recante disciplina
          dell'agevolazione  fiscale  a  favore  degli  esercenti  le
          attivita'  di  trasporto  merci,  a norma dell'art. 8 della
          legge  23 dicembre  1998,  n.  448",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  della  legge
          23 dicembre 1998, n. 448 (citata nelle note al preambolo).
              "Art.   8   (Tassazione  sulle  emissioni  di  anidride
          carbonica   e   misure  compensative).  -  1.  Al  fine  di
          perseguire  l'obiettivo  di  riduzione  delle  emissioni di
          anidride  carbonica  derivanti dall'impiego di oli minerali
          secondo  le  conclusioni  della  Conferenza  di  Kyoto  del
          1o-11 dicembre  1997,  le  aliquote  delle accise sugli oli
          minerali    sono    rideterminate   in   conformita'   alle
          disposizioni dei successivi commi.
              2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le
          finalita'  di  cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti
          della  pressione  fiscale  complessiva.  A  tal  fine  sono
          adottate  misure fiscali compensative e in particolare sono
          ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.
              3.  L'applicazione  delle  aliquote  delle  accise come
          rideterminate  ai  sensi del comma 4 e la modulazione degli
          aumenti   delle   stesse   aliquote   di  cui  al  comma  5
          successivamente  all'anno 2000 sono effettuate in relazione
          ai  progressi  nell'armonizzazione  della tassazione per le
          finalita'  di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
          europea.
              4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui
          alla  voce  "Oli  minerali"  dell'allegato I al testo unico
          approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
          successive  modificazioni,  e  al numero 11 della tabella A
          allegata   al  medesimo  testo  unico,  nonche'  la  misura
          dell'aliquota  stabilita  nel comma 7, sono rideterminate a
          decorrere   dal  1o gennaio  2005  nelle  misure  stabilite
          nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
              5.  Fino  al  31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
          delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
          di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
          di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
          di  aumenti  intermedi,  occorrenti  per  il raggiungimento
          progressivo  della  misura  delle  aliquote  decorrenti dal
          1o gennaio  2005, sono stabilite con decreti del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dell'apposita
          Commissione  del  CIPE,  previa deliberazione del Consiglio
          dei Ministri.
              6.  Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per
          il  conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto
          conto  del  valore  delle  emissioni  di anidride carbonica
          conseguenti  all'impiego  degli  oli  minerali  nonche' dei
          prodotti  di  cui  al  comma  7 nell'anno precedente, con i
          decreti  di  cui  al  comma  5  sono  stabilite  le  misure
          intermedie  delle  aliquote  in  modo da assicurare in ogni
          caso  un  aumento delle singole aliquote proporzionale alla
          differenza,  per  ciascuna  tipologia  di  prodotto, tra la
          misura  di  tali  aliquote  alla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge  e  la misura delle stesse stabilite
          nell'allegato  di  cui  al comma 4, nonche' il contenimento
          dell'aumento  annuale  delle  misure intermedie in non meno
          del  10  e  in  non  piu'  del  30 per cento della predetta
          differenza.
              7.  A  decorrere  dal  1o gennaio 1999 e' istituita una
          imposta  sui  consumi  di  lire  1.000  per  tonnellata  di
          carbone,  coke  di  petrolio,  bitume  di  origine naturale
          emulsionato  con  il  30  per  cento  di  acqua, denominato
          "Orimulsion"   (NC   2714)   impiegati  negli  impianti  di
          combustione,  come  definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
          Consiglio  del  24 novembre  1988. Per il carbone e gli oli
          minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
          cui  al  numero  11 della tabella A dell'allegato 1 annesso
          alla  presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
          fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
              8.  L'imposta  e' versata, a titolo di acconto, in rate
          trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno
          precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del
          primo   trimestre   dell'anno  successivo  unitamente  alla
          presentazione  di apposita dichiarazione annuale con i dati
          dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonche' al
          versamento   della   prima   rata   di  acconto.  Le  somme
          eventualmente   versate  in  eccedenza  sono  detratte  dal
          versamento  della  prima rata di acconto e, ove necessario,
          delle  rate successive. In caso di cessazione dell'impianto
          nel   corso   dell'anno,  la  dichiarazione  annuale  e  il
          versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.
              9.  In  caso  di inosservanza dei termini di versamento
          previsti  al  comma 8 si applica la sanzione amministrativa
          del  pagamento  di  una  somma  di  denaro  dal  doppio  al
          quadruplo  dell'imposta  dovuta,  fermi restando i principi
          generali  stabiliti  dal  decreto  legislativo  18 dicembre
          1997,   n.   472.   Per   ogni   altra  inosservanza  delle
          disposizioni   del   comma   8   si   applica  la  sanzione
          amministrativa   prevista  dall'art.  50  del  testo  unico
          approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
              10.  Le maggiori  entrate  derivanti  per effetto delle
          disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
                a) a  compensare  la  riduzione  degli  oneri sociali
          gravanti sul costo del lavoro;
                b) a  compensare  il  minor  gettito  derivante dalla
          riduzione,  operata  annualmente  nella  misura percentuale
          corrispondente  a  quella  dell'incremento, per il medesimo
          anno,  dell'accisa  applicata  al gasolio per autotrazione,
          della  sovrattassa  di  cui  all'art.  8  del decreto-legge
          8 ottobre  1976,  n.  691,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e'
          abolita a decorrere dal 1o gennaio 2005;
                c) a    compensare    i maggiori    oneri   derivanti
          dall'aumento  progressivo  dell'accisa applicata al gasolio
          usato  come  combustibile  per  riscaldamento  e  ai gas di
          petrolio    liquefatti    usati   come   combustibile   per
          riscaldamento,  anche  miscelati  ad  aria, attraverso reti
          canalizzate  o destinati al rifornimento di serbatoi fissi,
          nonche'  a  consentire,  a  decorrere dal 1999, ove occorra
          anche  con  credito di imposta, una riduzione del costo del
          predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed
          una  riduzione  del  costo dei sopra citati gas di petrolio
          liquefatti  corrispondenti  al  contenuto  di  energia  del
          gasolio  medesimo.  Il suddetto beneficio non e' cumulabile
          con   altre   agevolazioni  in  materia  di  accise  ed  e'
          applicabile   ai  quantitativi  dei  predetti  combustibili
          impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
                1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
                2)  facenti parte di province nelle quali oltre il 70
          per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
                3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i
          quali  viene  esteso  anche  ai  gas di petrolio liquefatti
          confezionati in bombole;
                4)  non  metanizzati ricadenti nella zona climatica E
          di  cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica
          n.  412  del  1993  e  individuati con decreto del Ministro
          delle  finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
          del  commercio  e dell'artigianato. Il beneficio viene meno
          dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze,
          di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  da  emanare  con  cadenza annuale, ne e'
          riscontrata    l'avvenuta   metanizzazione.   Il   suddetto
          beneficio  e'  applicabile  altresi'  ai  quantitativi  dei
          predetti   combustibili   impiegati   nelle   frazioni  non
          metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di
          cui  al predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
          412  del  1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo
          decreto   del   Ministro   delle   finanze,  e  individuate
          annualmente  con  delibera  di  consiglio dagli enti locali
          interessati.  Tali  delibere  devono  essere  comunicate al
          Ministero  delle finanze e al Ministero dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni
          anno;
                d) a   concorrere,   a  partire  dall'anno  2000,  al
          finanziamento   delle   spese   di  investimento  sostenute
          nell'anno  precedente  per  la  riduzione delle emissioni e
          l'aumento  dell'efficienza  energetica  degli  impianti  di
          combustione  per  la  produzione di energia elettrica nella
          misura   del   20   per  cento  delle  spese  sostenute  ed
          effettivamente  rimaste  a carico, e comunque in misura non
          superiore  al  25  per cento dell'accisa dovuta a norma del
          presente   articolo dal   gestore   dell'impianto  medesimo
          nell'anno  in  cui  le  spese  sono effettuate. Il Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il  Ministro dell'ambiente e con il Ministro
          delle   finanze,   determina   la   tipologia  delle  spese
          ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
                e) a  compensare  la  riduzione  degli oneri gravanti
          sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
          di   massa   massima   complessiva  non  inferiore  a  11,5
          tonnellate  da operare, ove occorra, anche mediante credito
          d'imposta   pari  all'incremento,  per  il  medesimo  anno,
          dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
                f) a misure compensative di settore con incentivi per
          la  riduzione  delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
          energetica  e  le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
          di  reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
          fonte  energetica  nei comuni ricadenti nelle predette zone
          climatiche  E  ed  F  ovvero  per gli impianti e le reti di
          teleriscaldamento  alimentati da energia geotermica, con la
          concessione   di   un'agevolazione   fiscale   con  credito
          d'imposta  pari  a  L.  20  per  ogni chilovattora (Kwh) di
          calore   fornito,   da  traslare  sul  prezzo  di  cessione
          all'utente finale.
              11.  La  Commissione  del  CIPE  di cui al comma 5, nel
          rispetto  della  normativa  comunitaria  in  materia,  puo'
          deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate,
          fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel
          quadro  di progetti pilota o nella scala industriale per lo
          sviluppo   di   tecnologie  innovative  per  la  protezione
          ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.
              12.  A  decorrere  dal  1o gennaio  1999 l'accisa sulla
          benzina  senza  piombo  e'  stabilita  nella  misura  di L.
          1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a
          compensare  gli  oneri  connessi  alle  riduzioni di cui al
          comma  10,  lettera  c),  ferma  restando  la  destinazione
          disposta  dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 1o luglio
          1996,  n.  346,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          8 agosto  1996,  n. 428, per la prosecuzione della missione
          di pace in Bosnia.
              13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  sono  dettate  norme  di
          attuazione  delle disposizioni di cui al presente articolo,
          fatta  eccezione  per quanto previsto dal comma 10, lettera
          a)".